IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.
246,  recante  misure  urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica;
  Visto, in particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che
dispone  l'adozione  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  di  apposito  atto  di  indirizzo, previa deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri,  con  il  quale  sono  definiti  criteri di
carattere  generale  per  il coordinamento dell'azione amministrativa
del  Governo  intesa  all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
andamenti di finanza pubblica;
  Considerato  che il Governo si e' impegnato di fronte al Parlamento
ad  approntare  e  a  trasmettere  prontamente lo schema del presente
decreto,  in  tempi e con modalita' tali da assicurare effettivamente
la   possibilita'  di  conseguire  risultati  utili  per  effetto  di
eventuali   successivi   interventi   correttivi   solo   se  assunti
tempestivamente;
  Considerato  che  l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone
come  presupposto  indispensabile  per consentire, in presenza di uno
scostamento  rilevante  dagli  obiettivi indicati per l'anno 2003 nel
documento di programmazione economico-finanziaria e nelle sue note di
aggiornamento  approvate  dalle  Camere,  al Ministro dell'economia e
delle  finanze  di  disporre limitazioni all'assunzione di impegni di
spesa  e  all'emissione  di titoli di pagamento a carico del bilancio
dello  Stato  per  l'anno  in corso, nonche' riduzioni delle spese di
funzionamento  degli  enti  e  organismi  pubblici  non  territoriali
previste   nei  rispettivi  bilanci,  ai  fini  di  un  piu'  agevole
conseguimento dei predetti obiettivi;
  Atteso  che  tali eventuali limitazioni riguarderanno uniformemente
tutte  le  dotazioni  del  bilancio dello Stato, con esclusione delle
spese  specificamente  indicate nel quarto periodo del predetto comma
3,   ivi   comprese   quelle  relative  ai  trasferimenti  agli  enti
territoriali aventi natura obbligatoria;
  Considerato  che  il  parere  dei  Ministri vigilanti, previsto dal
citato  comma  4,  e'  stato acquisito nella seduta del Consiglio dei
Ministri del 7 febbraio 2003;
  Vista  la  deliberazione  adottata dal Consiglio dei Ministri nella
predetta seduta;
  Visti  i  pareri  resi  dalla Commissione bilancio della Camera dei
deputati  e  dalla  Commissione  bilancio del Senato della Repubblica
nelle sedute del 6 marzo 2003;
  Considerato che la possibilita' di escludere le spese relative agli
asili   nido,   alle  scuole  materne  ed  agli  interventi  volti  a
fronteggiare  calamita'  naturali  rientra nella previsione di cui al
quinto periodo del predetto comma 3;
  Considerato  che  e'  opportuno accogliere le restanti osservazioni
formulate dalle Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione  adottata dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 18 aprile 2003;
                               Adotta
il  presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri
di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa
e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica:
    a) l'azione amministrativa di ciascun Dicastero, ente e organismo
pubblico  sara'  improntata,  nel 2003, al piu' rigoroso contenimento
della spesa;
    b)  saranno  escluse  o  rinviate  tutte le iniziative miranti ad
incrementare  l'azione  amministrativa suscettibili di determinare un
aumento  degli  oneri,  fatte salve peraltro quelle che, a parita' di
costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;
    c)  le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  degli  enti
territoriali,   dovranno   contenere  nel  primo  semestre  dell'anno
l'assunzione di impegni e i pagamenti entro la quota del 50 per cento
rispetto  alle  dotazioni  dei  rispettivi  bilanci di previsione, ad
eccezione   di   quelle   relative   a   spese  non  suscettibili  di
frazionamento,  in  attesa di poter acquisire attendibili elementi di
valutazione  sull'evoluzione  dei  diversi saldi obiettivo di finanza
pubblica;
    d)   nel  caso  si  verifichi  uno  scostamento  rilevante  dagli
obiettivi  indicati  per  l'anno 2003 nel documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvati dal
Parlamento,  il  Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del
quarto  periodo  del predetto comma 3, disporra' con proprio decreto,
per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte
le  dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione
di  impegni  e  all'emissione  di titoli di pagamento, con esclusione
delle  spese  indicate  nella  medesima  disposizione, ivi compresi i
trasferimenti  agli  enti territoriali aventi natura obbligatoria. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, ai sensi del quinto periodo
del  predetto comma 3, potra' escludere dalle limitazioni altre spese
per  effettive,  motivate  e  documentate  esigenze.  Potra' altresi'
fornire,  su  proposta  delle  amministrazioni,  il  proprio  assenso
all'esclusione,  parziale  o totale, di altre spese dalla limitazione
di impegni e pagamenti, previa adeguata compensazione che assicuri il
mantenimento del limite complessivo prefissato.
  L'adozione  del  predetto decreto sara' anticipata da una relazione
al  Parlamento  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze che dia
conto  dell'entita'  dello  scostamento  rilevato e degli elementi di
criticita' ai quali puo' essere ricondotto.
  Il  medesimo  decreto  ministeriale  e  le  sue eventuali modifiche
successive   saranno   corredati   da   una  relazione  che  evidenzi
l'incidenza della limitazione degli impegni di spesa e dell'emissione
dei   titoli   di  pagamento  con  riferimento  a  ciascun  capitolo,
specificando  la  quota  degli  stanziamenti di competenza e di cassa
alla   quale  si  applica  la  limitazione  nonche'  l'entita'  della
limitazione medesima.
  Ai sensi del comma 4 della predetta legge, con il medesimo decreto,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  disporra' altresi' la
riduzione  delle  spese  di  funzionamento  degli  enti  e  organismi
pubblici non territoriali; per le riduzioni di dotazioni che incidono
sulle  attivita'  di competenza delle aziende sanitarie locali, delle
aziende  ospedaliere  e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico,  sara'  acquisito  il preventivo parere della Conferenza
permantente  Stato,  regioni  e autonomie locali, da trasmettere alle
Camere   unitamente  alla  relazione  che  precede  l'emanazione  del
predetto decreto;
    e)   l'adozione  del  decreto  di  cui  alla  lettera  d)  dovra'
comportare  un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli
scostamenti    in    atto,   limitatamente   alla   parte   residuale
dell'esercizio in corso;
    f)  saranno  assunte  tutte le iniziative idonee ad assicurare il
rigoroso  rispetto  dei  limiti  di spesa conseguenti alla richiamata
limitazione  degli  impegni  e dell'emissione di titoli di pagamento,
anche  mediante  ricorso alle procedure di compensazione tra poste di
bilancio consentite dalle disposizioni vigenti;
    g)  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato curera' la realizzazione di un
efficace  sistema  di  controllo  e  di  monitoraggio  della  finanza
pubblica,  anche  con  riferimento  agli  effetti delle iniziative di
limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;
    h)  le  Camere  saranno  tempestivamente informate in merito alle
misure   adottate,  ai  sensi  del  presente  provvedimento,  per  la
realizzazione  di  un efficace sistema di controllo o di monitoraggio
della finanza pubblica.
      Roma, 18 aprile 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 352